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Chiarimento

  • Alla luce della novella apportata al comma 8 dell'articolo 31 del codice appalti dalla legge europea recentemente approvata, si chiede conferma che la relazione archeologica e la figura dell’archeologo richieste all’ art. 7.3 2) possano essere subappaltate, in quanto “consulenze specialistiche” nell’ambito di specifici settori affidate a terzi in possesso di apposite certificazioni e competenze.

    Domanda del: 24/09/2022 aggiornata il 24/09/2022
  • Al quesito può essere fornita risposta positiva anche alla luce delle indicazioni della giurisprudenza (ex multis, CdS n. 2333/2020, punto 8).

    Tuttavia resta intesa la necessità per il concorrente di indicare in sede di gara il nominativo del soggetto affidatario delle prestazioni in questione, allegando tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, prestando particolare attenzione a quanto indicato ai punti 7.6,  e 15.2 del disciplinare di gara, nonché a quanto previsto dal subcriterio B.4 dell’art. 17.1 del disciplinare di gara.

    IL RUP

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