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Chiarimento

  • Art.10 Assistenza tecnico-amministrativa: cosa si intende per “In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo?

    Domanda del: 12/11/2020 aggiornata il 12/11/2020
  • I dati telematici dell’energia fornita, se richiesti, devono essere resi disponibili sul sito del fornitore nell’apposita area clienti privata o inviati al Committente, entro un lasso di tempo non superiore alle 48 ore dalla richiesta.8 ore dalla richiesta.

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