Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Al fine di azzerare l’aleatorietà dei prezzi e della relativa strategia di copertura ed allo scopo di incrementare ed incentivare la partecipazione al bando di gara, si richiede l'eliminazione della clausola prevista in caso di proroga di ulteriori 12 mesi al punto "3) altri obblighi del fornitore - aggiudicatario" pag. 26 del capitolato speciale, definita come limite di autotutela dell'azienda. Si chiede pertanto che la fornitura di energia elettrica possa essere prorogata per ulteriori 12 mesi con le stesse modalità del primo periodo senza pertanto nessuna tariffa di controllo.

    Domanda del: 13/10/2020 aggiornata il 13/10/2020
  • La clausola prevista al punto 3) pag. 26 del Capitolato Speciale rappresenta una clausola di autotutela dell'azienda al fine di poter ponderare una eventuale proroga contrattuale della fornitura ovvero procedere con l'indizione di una nuova gara. Tale clausola risulta pienamente legittima in quanto pone sullo stesso livello tutti i potenziali operatori economici partecipanti. Pertanto, si ritiene di non poter procedere con alcuna modifica e/o eliminazione della clausola citata.

    IL RUP

    Dott. Raffaele Giannone

Vai all'elenco dei chiarimenti