Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Si chiede di specificare meglio quali corrispettivi verrebbero applicati nel caso di proroga di 12 mesi. A quanto si capisce, l’Ente pagherebbe, per ogni mese e fascia, il prezzo minimo tra il prezzo variabile maggiorato del delta, ed il prezzo fisso storico della fascia di riferimento maggiorato del delta più il 50%.

    Domanda del: 09/10/2020 aggiornata il 09/10/2020
  • Nel caso di proroga di 12 mesi il fornitore continuerà l’erogazione di energia con le stesse modalità seguite nel primo periodo. Il Committente, invece, attiva una tariffa di controllo considerata come max accettabile che viene come di seguito costruita: si considerano tutti i valori mensili del PUN del primo periodo di fornitura e riferiti ad ogni fascia oraria. Di tali valori (che sono in numero di 12) e sempre procedendo separatamente per ogni fascia, si farà la media aritmetica, addivenendosi così a un Pm1, Pm2, Pm3. Si considera successivamente il valore del delta di gara (d0) e lo si aumenta del 50% individuandosi un nuovo de (d di controllo), ovvero:
    de = d0 + 0,5 d0 = 1,5 d0 (per d0 positivo), esempio: d0 = 1,4 de = 1,4 + 0,7 = 2,1
    de = d0 - 0,5 d0 = 0,5 d0 (per d0 negativo), esempio: d0 = -1,4 de = -1,4 - (-0,7) = - 0,7
    Stabilito il nuovo de si ha la tariffa definitiva di controllo pari a Pm1 + de; Pm2 + de; Pm3 + de
    Il Committente, per ciascun mese del secondo periodo, procederà al ricalcolo delle forniture secondo la tariffa complessiva di controllo di cui sopra e, se l’imponibile mensile risulta inferiore a quando calcolato dalla fornitrice, dovrà restituire la differenza al Committente.

    IL RUP - Dott. Raffaele Giannone

Vai all'elenco dei chiarimenti